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Ricordiamo insieme le tre proposte di legge esistenti ad oggi sull’estetica:
- C.3107 “Disciplina dell’attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali” presentata il 12 gennaio 2010 da CNA e Confartigianato, in cui l’attività di onicotecnico figura come una tra le tante materie tecniche di insegnamento per un’aspirante estetista, insieme a massaggi, trucco, ecc. - C.3116 “Disciplina delle professioni di estetista professionale, di onicotecnico e di tecnico dell’abbronzatura artificiale, a tutela della concorrenza e della salute del consumatore” presentata il 13 gennaio 2010 da Confestetica a sostegno del riconoscimento dell’onicotecnico quale figura professionale con pari dignità rispetto a quella dell’estetista - C.3133 presentata il 20 gennaio 2010 da Poli, Formisano e Ruggeri, analoga in molti aspetti alla C.3107, ma nella quale non viene fatto riferimento alcuno all’attività di onicotecnico, e addirittura non viene neppure menzionata nel testo la parola “unghia” o “unghie”
La seduta, iniziata alle 15.50 e presieduta dalla D.ssa Dal Lago Manuela, ha vagliato gli aspetti fondamentali riportati nelle tre proposte, che sono state accorpate in 9 articoli di legge, i quali saranno analizzati durante la prossima seduta. Di seguito vi riportiamo un estratto del bollettino ufficiale della Camera del 13 ottobre 2010: “Fabio GAVA (PdL), relatore, ricorda che attualmente la disciplina della professione di estetista è recata dalla legge n. 1 del 1990. Le proposte di legge C. 3107 (Milanato ed altri) e C. 3133 (Poli ed altri), di contenuto sostanzialmente analogo, sono volte a introdurre una nuova regolamentazione della professione di estetista più organica ed attuale (riconducendo nella sfera operativa di tale professione anche le pratiche bionaturali), mentre la proposta di legge C. 3116 (Mazzocchi ed altri) ha un contenuto più ampio, in quanto, oltre a ridisciplinare l'attività di estetista al fine di assicurarne una maggiore preparazione e formazione professionale, interviene a disciplinare ex novo sia la figura di onicotecnico sia la figura di tecnico dell'abbronzatura artificiale. In particolare, le analoghe proposte di legge C. 3107 e C. 3133 intendono introdurre una nuova disciplina dell'attività professionale di estetista - che viene ridefinita come attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali - per renderla più rispondente alla domanda e alle esigenze degli utenti intervenendo sia sull'oggetto della professione, che sui percorsi formativi e l'esercizio dell'attività. Pertanto, l'articolo 1 definisce le finalità della nuova disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali” […] Il Capo II (articoli 11-18) disciplina ex novo l'attività di onicotecnico, che consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali, nell'applicazione di unghie artificiali, e comunque in tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi, mentre il Capo III (artt. 19-26) disciplina ex novo l'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale, che comprende tutte le prestazioni relative all'utilizzo di apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico. Per entrambe tali nuove figure professionali si istituisce il rispettivo Elenco nazionale (presso il Collegio nazionale degli estetisti professionali). L'iscrizione nel rispettivo Elenco è condizione necessaria per l'esercizio delle attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale. Sono previsti requisiti soggettivi analoghi per l'esercizio di tali attività: diploma di scuola secondaria di secondo grado; frequenza di un corso regionale comprendente 450 ore di formazione e superamento dell'esame finale teorico-pratico; praticantato formativo della durata di tre mesi presso un'impresa di omologo settore. Per entrambe le nuove figure professionali è quindi prevista una disciplina transitoria per i soggetti che già svolgono la relativa attività alla data di entrata in vigore della legge”.
La seduta viene conclusa con il rinvio dell’esame ad altra data da destinarsi. Questo breve esame, a quanto pare, è servito solamente come “panoramica introduttiva” della questione alla Commissione competente, e l’ennesima ricaduta nell’incertezza della prossima data ci lascia abbastanza perplessi… dopo quasi un anno di attesa, tutto qui? Ma guardiamo al lato positivo: la seduta del 13 ottobre rappresenta se non altro un passo in avanti rispetto al passato, in cui ricordiamo, il Disegno di Legge n. 911 sull’attività di Onicotecnico non venne preso nemmeno in considerazione. Certamente i tempi saranno lunghi e le prospettive di una svolta non sono imminenti, ma qualcosa sta cambiando, e noi di Ricostruzioneunghie.com, da sempre in prima linea nel sostegno di tutti gli onicotecnici d’Italia, ci auguriamo che il nuovo anno possa portare importanti novità anche da questo punto di vista. Continuate quindi a seguirci, vi terremo costantemente aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.
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